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12/11/07 ITO – Raccolta e recupero Si parte davvero
ItaliaOggi7 Numero 268, pag. 9 del 12/11/2007 Il decreto Ambiente 185/07 ha definito la tabella di marcia. di Vincenzo Dragani Scatta dal gennaio 2008 la piena operatività della nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetto Raee) prevista dal dlgs 151/2005, con l'acquisto dell'efficacia di tutti i relativi obblighi previsti a carico di produttori e distributori di nuove apparecchiature, enti comunali, consumatori. A dare data certa alla partenza del nuovo sistema è l'avvenuta emanazione del secondo atteso regolamento attuativo del dlgs 151/2005, il dm 25 settembre 2007, n. 185 (GU 5 novembre 2007 n. 257), recante l'istituzione del Registro nazionale al quale devono obbligatoriamente iscriversi tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetto Aee) per poter operare sul mercato. L'altro decreto attuativo è l'omonimo dm 25 settembre 2007 (Gu 6 ottobre 2007 n. 233) istitutivo del Comitato di vigilanza e di controllo sui Raee. Il dlgs 151/2005, lo ricordiamo, è infatti entrato in vigore il 13 agosto 2005, ma l'operatività delle norme in parola è stata sospesa da numerosi e successivi atti d'urgenza, l'ultimo dei quali è rappresentato dal dl 81/2007, che l'ha congelata fino al 31 dicembre 2007 per i Raee nuovi e fino al più breve termine tra l'emanazione dei citati due dm e il 31 dicembre 2007 per i Raee storici (ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005). Operatività delle nuove regole. Confermando i termini stabiliti dal dl 81/2007, il dm 185/2007 (in vigore dal 20 novembre 2007) ha ribadito l'operatività dei nuovi obblighi ex dlgs 151/2005 con lo scattare del gennaio 2008, stabilendo però un periodo transitorio (fissato tra il 1° settembre 2007 e l'inizio del 2008, dunque in modo retroattivo, sollevando dubbi di legittimità) nel quale la gestione dei Raee continuerà comunque a essere assicurata dai comuni, con oneri finanziari a carico dei produttori e distributori di Aee. I soggetti coinvolti. La partenza del nuovo sistema Raee comporta per produttori e distributori un doppio fronte di obblighi: da un lato, quelli generali stabiliti dal Dlgs 151/2005 (e relativi alla gestione dei rifiuti), dall'altro quelli sanciti dal Dm 185/2007 (e relativi alla necessaria iscrizione al Registro nazionale). Per i consumatori finali l'entrata a pieno regime del sistema comporterà, invece, l'obbligo di conferire in raccolta differenziata i Raee, la disponibilità di nuovi centri di raccolta dei medesimi. Il nuovo sistema Raee. Il nuovo sistema ex dlgs 151/2005 prevede: raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita, conferimento dei relativi rifiuti in appositi centri di trattamento, recupero o smaltimento dei medesimi, con oneri organizzativi, gestionali e finanziari a carico di produttori, distributori ed enti comunali. Le apparecchiature interessate. Le nuove regole riguardano la quali totalità dei dispositivi alimentati da corrente elettrica, con la sola eccezione delle apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, il materiale bellico militare, gli utensili industriali fissi, i dispositivi medici impiantati e quelli infettati. Obblighi di produttori e distributori. I produttori sono obbligati a organizzare e a gestire (sia dal punto di vista logistico che finanziario) il sistema di raccolta differenziata dei Raee professionali, devono provvedere a ritirare e inviare ai centri di trattamento tutti i Raee raccolti (dunque, sia quelli conferiti da utenti professionali che quelli ritirati da nuclei domestici), devono istituire centri di trattamento dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi minimi di recupero fissati dall'articolo 9, dlgs 151/2005. Sui distributori di Aee grava l'obbligo di assicurare, all'atto della fornitura di un nuovo Aee a uso domestico, il ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente, in ragione di uno contro uno. Ancora, grava sui medesimi l'obbligo di verificare il possibile reimpiego degli Aee ritirati nonché di trasportare ai centri di raccolta quelli non riutilizzabili, adottando le precauzioni necessarie per garantirne il migliore riciclaggio. Enti comunali. Sui comuni grava l'obbligo di organizzazione i sistemi di raccolta differenziata dei Raee provenienti da nuclei domestici e di istituire, in accordo con i produttori, quelli relativi ai Raee professionali. Iscrizione al Registro nazionale. Per poter legalmente immettere sul mercato nuove Aee tutti i produttori devono iscriversi al nuovo Registro istituito presso il ministero dell'ambiente e gestito dal citato comitato di vigilanza e di controllo sui Raee. Modalità e tempi. L'iscrizione dovrà essere fatta tramite la Camera di commercio nella cui circoscrizione ha la sede legale dell'impresa (o il suo rappresentante, se straniera) ed esclusivamente per via telematica, attraverso un modello di registrazione a firma digitale in corso di definizione. L'iscrizione dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo dm 185/2007 (dunque entro il 18 febbraio 2008) per le imprese già operanti sul mercato italiano; prima dell'inizio dell'attività per le altre. Informazioni. Le informazioni da conferire all'atto d'iscrizione comprendono: tipologia di attività e codice Istat di identificazione; numero e peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente; dati sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi del dlgs 151/2005; entità e modalità della garanzia finanziaria prestata; sistema di finanziamento scelto per la gestione dei Raee. Ancora, devono essere comunicate alla Camera di commercio (che provvede poi a comunicarle al Registro nazionale) tutte le variazioni dei dati registrati e l'eventuale cessazione dell'attività. Comunicazione annuale. Previsto dal dlgs 151/2005, il nuovo dm formalizza quello che costituirà il nuovo Mud Raee. Con cadenza annuale, i produttori dovranno infatti comunicare direttamente al Registro nazionale, e avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale stabilito dalla legge 70/1994, la quantità e categorie delle Aee immesse sul 0mercato e di quelle raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate. Obblighi dei sistemi collettivi. Obbligati all'iscrizione al Registro e alla comunicazione annuale sono anche i sistemi collettivi di gestione dei Raee, per i quali valgono modalità e tempistica stabilite per i produttori. Diverse invece le informazioni da comunicare: all'atto dell'iscrizione devono dichiarare dati su costituzione e produttori partecipanti; con la comunicazione annuale devono dichiarare - per conto dei produttori - quantitativo e peso delle Aee a fine vita gestite. Ecocontributo Raee. Il dm 185/2007 sancisce anche il via libera all'applicazione da parte dei produttori del contributo (previsto dal dlgs 151/2005) per la gestione di Raee storici (ossia quelli immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005). Per la riscossione del contributo (consentito dal dm a partire dal 1° settembre 2007, dunque in via retroattiva, con dubbi profili di legittimità) i produttori dovranno però (come stabilisce l'articolo 10, comma 2 del dlgs 151/2005) indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi Aee, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei Raee storici. I distributori dovranno invece indicare separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto e il costo per la gestione dei Raee. Organismi istituiti dal nuovo dm. Oltre al Registro nazionale, il dm 185/2007 ha istituito due importanti organi coinvolti nella gestione dei Raee: il centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e il Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee. Il Centro di coordinamento (previsto dall'articolo 13 del dlgs 151/2005) è finalizzato a garantire l'ottimale gestione dei Raee domestici; è costituito dai sistemi collettivi di settore, ha forma consortile e personalità di diritto privato. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee è invece organo consultivo del Comitato di vigilanza e è costituito da 13 membri (in carica per quattro anni) designati: dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione; dalle Regioni; dall'Anci; dall'Upi; da Confservizi, dalle associazioni ambientaliste e dei consumatori.
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